Per le azioni di risarcimento danni il Regolamento Roma II si applica solo ai fatti lesivi successivi al 10 gennaio 2009.

Il regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) si applica ai fatti lesivi verificatisi dopo il 10 gennaio 2009. Per individuare la legge applicabile alla valutazione dei danni provocati da un incidente stradale avvenuto in uno Stato membro nei confronti di un cittadino con residenza in un altro Paese Ue non si può richiamare il regolamento se i fatti lesivi sono avvenuti prima del gennaio 2009. Sono le conclusioni raggiunte dall’Avvocato generale Mengozzi nella causa C-412/10 depositate oggi (conclusioni). Alla Corte Ue si era rivolta l’High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Regno Unito) chiedendo chiarimenti sull’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento. I giudici inglesi erano stati chiamati a risolvere una controversia tra un cittadino, domiciliato nel Regno Unito, che era stato ferito nel corso di un incidente stradale in Francia. Il ricorrente aveva avviato un’azione di risarcimento danni in Inghilterra in base al regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e aveva chiesto l’applicazione del diritto inglese in quanto lex fori. La società assicuratrice convenuta in giudizio sosteneva che la legge applicabile doveva essere individuata secondo il regolamento Roma II a suo dire applicabile dal momento dell’entrata in vigore avvenuta 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Guue: in questo modo, grazie ai richiami degli articoli 4 e 15 , la valutazione dei danni avrebbe dovuto essere effettuata in base al diritto francese. Una posizione non condivisa dall’Avvocato generale proprio perché la data dell’applicazione del regolamento è l’11 gennaio 2009 e le norme Ue trovano attuazione solo a fatti che si verificano dopo questa data, anche per evitare soluzioni divergenti all’interno dell’Unione europea.

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